(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 107 del 18 novembre 2021) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. La Regione, tenuto conto del progressivo invecchiamento della popolazione e in un contesto di forte innovazione sociale derivante dall'aumento dell'aspettativa di vita, in attuazione dell'art. 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e di quanto previsto dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, riconosce e valorizza il ruolo della persona anziana nella comunita' e ne promuove, al fine di contrastare tutti i fenomeni di esclusione e discriminazione, la partecipazione attiva alla vita sociale, civile, economica, culturale, sportiva e ricreativa favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e per la piena realizzazione del diritto di cittadinanza nonche' il benessere psico-fisico nell'ambito dei contesti di vita quotidiana; valorizza le esperienze formative, cognitive, professionali e umane conseguite dalle persone anziane sia come individui, sia come associati, nel corso della vita nonche' il loro patrimonio di relazioni personali. 2. La Regione puo' promuovere azioni e interventi volti a integrare l'accesso ai servizi e alle forme di assistenza fondamentali in favore delle persone adulte o anziane nella comunita' al fine di contribuire a realizzare una societa' che riconosca e migliori le esigenze legate ai loro bisogni e alle loro capacita'. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni per promuovere e sostenere l'integrazione delle politiche regionali relative alla salute, ai servizi socio-assistenziali, alla cultura, alla formazione, all'ambiente, al volontariato, all'associazionismo favorendo un percorso di invecchiamento attivo sano e dignitoso per valorizzare il patrimonio di esperienze e conoscenze delle persone anziane quale importante risorsa per l'intero contesto sociale. 4. Nell'ambito degli interventi di cui alla presente legge la Regione riconosce e valorizza la funzione sociale dei centri anziani di cui all'art. 28 della legge regionale n. 11/2016 e successive modifiche. 5. Gli interventi previsti dalla presente legge tengono conto delle differenze di genere al fine di garantire la parita' di intervento e di trattamento.