(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.  107  del
                          18 novembre 2021) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. La Regione, tenuto conto del  progressivo  invecchiamento  della
popolazione e in un contesto di forte innovazione  sociale  derivante
dall'aumento dell'aspettativa di vita,  in  attuazione  dell'art.  25
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e di  quanto
previsto dalla  legge  regionale  10  agosto  2016,  n.  11  (Sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio)
e successive modifiche, riconosce e valorizza il ruolo della  persona
anziana nella comunita' e ne promuove, al fine di contrastare tutti i
fenomeni di esclusione e discriminazione,  la  partecipazione  attiva
alla  vita  sociale,  civile,  economica,   culturale,   sportiva   e
ricreativa favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e per
la  piena  realizzazione  del  diritto  di  cittadinanza  nonche'  il
benessere psico-fisico nell'ambito dei contesti di  vita  quotidiana;
valorizza le esperienze formative, cognitive, professionali  e  umane
conseguite  dalle  persone  anziane  sia  come  individui,  sia  come
associati, nel  corso  della  vita  nonche'  il  loro  patrimonio  di
relazioni personali. 
  2. La Regione puo' promuovere azioni e interventi volti a integrare
l'accesso ai servizi e  alle  forme  di  assistenza  fondamentali  in
favore delle persone adulte o anziane  nella  comunita'  al  fine  di
contribuire a realizzare una societa' che  riconosca  e  migliori  le
esigenze legate ai loro bisogni e alle loro capacita'. 
  3. Per le finalita' di cui al comma  1,  la  presente  legge  detta
disposizioni  per  promuovere  e   sostenere   l'integrazione   delle
politiche   regionali    relative    alla    salute,    ai    servizi
socio-assistenziali, alla cultura, alla formazione, all'ambiente,  al
volontariato,   all'associazionismo   favorendo   un   percorso    di
invecchiamento attivo sano e dignitoso per valorizzare il  patrimonio
di esperienze e conoscenze delle  persone  anziane  quale  importante
risorsa per l'intero contesto sociale. 
  4. Nell'ambito degli interventi  di  cui  alla  presente  legge  la
Regione riconosce e valorizza la funzione sociale dei centri  anziani
di cui all'art. 28 della legge  regionale  n.  11/2016  e  successive
modifiche. 
  5. Gli interventi previsti dalla presente legge tengono conto delle
differenze di genere al fine di garantire la parita' di intervento  e
di trattamento.